Estate e condizionatori: il Condomino può installare il condizionatore sulle parti comuni (quasi) senza l’autorizzazione del Condominio

L’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione. Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt’al più significare l’inesistenza o l’esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all’installazione. È quanto stabilito dall’ordinanza della Suprema Corte, n. 17975 del 1 luglio 2024.

Ai sensi dell’art. 1120 c.c., l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione. Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt’al più significare l’inesistenza o l’esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all’installazione. Nel caso di specie non emerge dagli atti che sia stato accertato che l’installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un’unità immobiliare determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso (anzi ciò è anche avvenuto, in precedenza)

Comunque, occorrerà verificare se siano previsti eventuali particolari divieti o limitazioni nel regolamento condominiale, parimenti occorrerà valutare che non vi siano eventuali limitazioni nel regolamento comunale. Inoltre, nel caso particolare di immobile soggetto a vincolo paesaggistico, l’installazione del compressore è condizionata al previo rilascio del nulla osta da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Anche riguardo alla rumorosità del climatizzatore è bene verificare in prima battuta le previsioni del regolamento condominiale, che potrebbe tutelare la tranquillità e salubrità del condominio, oltre all’eventuale presenza di norme speciali a tutela dell’ambiente. In ogni caso, anche a prescindere dalle previsioni del regolamento condominiale, una rumorosità eccedente i normali limiti di tollerabilità può esporre il proprietario e/o possessore e/o detentore del condizionatore a responsabilità civile e penale. In particolare, il superamento della soglia di normale tollerabilità (di cui all’art. 844 c.c.) viene valutato nel caso concreto, tenendo conto delle condizioni ambientali. Ulteriore aspetto rilevante è quello rappresentato dall’esigenza di rispettare le distanze minime di legge dalla proprietà altrui, per cui l’installazione del motore del climatizzatore dovrà avvenire a meno di tre metri dalla soglia delle finestre o del terrazzo di proprietà di terzi.

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