GUIDA PER IL 2026: DONARE O NON DONARE?

Esistono i famosi pareri telefonici, di cui ho parlato e su cui ritornerò più avanti. Certo la professione dell’avvocato, nell’accezione dei più, è collocata in tribunale, con la toga, in pubbliche e affollate udienze. Sovente, però, il cliente si rivolge al legale non per intentare una causa ma per chiedere un parere e un consiglio in ordine ad una decisione importante della propria vita. Si rivolge al legale perché persona di propria fiducia, perché “voce” terza ed indifferente, perché (non da ultimo) deontologicamente tenuto alla riservatezza professionale.

Nell’ambito di questa attività, molti sono i casi di studio che vengono in evidenza. Uno degli ultimi, riguarda il padre che anticipando le volontà testamentarie, vuole procedere nel destinare parte delle proprie risorse (anche legate all’attività professionale di famiglia), ad uno dei due figli, mediante donazione. Alcuni lo dissuadono con le più varie considerazioni, ma alcuni sconsigliano la donazione perché “non così sicure”; perché il bene non risulterebbe commerciabile; le banche non apprezzano i beni giunti in proprietà per donazione; perché i figli potrebbero litigare dopo il decesso; è stato informato di “alcune novità” proprio sulle donazioni e perciò a me si rivolge per aver un po’ di chiarezza prima degli atti formali.

Che faccio: dono o non dono?

Giuridicamente, la donazione è un contratto con cui una parte (donante) arricchisce un’altra (donatario) per spirito di liberalità (animus donandi), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un’obbligazione, senza ricevere un corrispettivo. È un negozio a titolo gratuito (mentre la compravendita è a titolo oneroso, prevede un prezzo da corrispondere) che richiede l’atto pubblico (salvo beni mobili di modico valore) e l’accettazione del donatario. Elementi chiave sono l’arricchimento del donatario, il depauperamento del donante e l’assenza di un interesse patrimoniale nel donante, che deve avere un interesse non patrimoniale (affettivo, religioso, ecc.).

La donazione è un atto soggetto a revocazione, per alcune cause tassative di natura etico – sociale. In particolare, può essere revocata per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio; ovvero per sopravvenienza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione.

Il nostro Codice Civile riserva a determinati strettissimi congiunti del defunto (il coniuge, l’unita/o civile, i discendenti e, in mancanza di questi, gli ascendenti) una quota del suo patrimonio la comunemente detta “legittima”; quota indisponibile, di riserva appunto, allo stesso de cujus, di cui durante la vita non può disporre e non può essere lesa.

Se venisse intaccata da disposizioni di liberalità attuate in vita dal defunto (di cui potrebbero aver goduto anche estranei all’ambito famigliare) i legittimari possono attivare l’azione di riduzione ossia lo strumento giuridico (artt. 553-564 cod.civ.) che tutela i legittimari (coniuge, figli, ascendenti) quando disposizioni non solo donative ama anche testamentarie eccedono la quota disponibile, ledendo la loro quota di legittima. Essa mira a dichiarare inefficaci tali atti, riducendoli fino al reintegro della quota di riserva, prescrivendosi in 10 anni dall’apertura della successione. Si riducono innanzitutto le disposizioni testamentarie proporzional-mente. Se non sufficiente al reintegro della quota di legittima, si riducono le donazioni, partendo dall’ultima in ordine di tempo fino alle più antiche. L’azione di riduzione è un’azione personale (non reale) e non può essere proposta fintanto che il donante è in vita. 

Le donazioni ai legittimari sono considerate un anticipo sulla quota di riserva e devono essere imputate al momento dell’apertura della successione. Questo “meccanismo” viene detto collazione. La collazione ereditaria consiste nel conferimento alla massa ereditaria delle liberalità ricevute in vita dal defunto. In particolare, dunque sono tenuti alla collazione i figli del de cuius, i loro discendenti ed il coniuge, dovendo conferire agli altri coeredi tutto ciò che hanno ricevuto per donazione direttamente o indirettamente dal defunto stesso in vita.

Dunque, la collazione e l’azione di riduzione hanno differenze per finalità e destinatari: la collazione obbliga coniuge e discendenti a conferire i beni avuti in donazione (e dunque usciti dall’asse ereditario prima della morte) per riequilibrare la divisione ereditaria (quale determinata da testamento o anche in sua assenza); l’azione di riduzione tutela la quota di legittima (quota di riserva), rendendo inefficaci le donazioni o i testamenti che la ledono, anche a favore di estranei. Altrimenti detto la collazione riguarda i rapporti fra coeredi, la riduzione proteggi i diritti dei legittimari.

La futura donazione a favore di uno dei figli dovrà dunque essere rispettosa innanzitutto delle quote di riserva garantite (legittima) ad alcune categorie di eredi e occorre tenere ben a mente che, sia in caso di disposizioni testamentarie che attribuiscono quote diverse di patrimonio a ciascuno degli eredi sia in caso di successione ab intestato (senza testamento, perciò regolata dalle previsione del Codice Civile), le quote attribuite a ciascuno dei coniugi dovranno tener inevitabilmente conto di quanto anticipatamente attribuito a uno degli eredi con donazione.

Le novità.

Su impulso del Consiglio Nazionale del Notariato, è stata approvata la Legge n. 185 del 2025, in vigore dallo scorso 18 dicembre. In virtù delle nuove disposizioni i legittimari lesi non possono più recuperare i beni immobili donati dai terzi acquirenti, ma ottengono una compensazione in denaro dal donatario.

In pratica chi compra (titolo oneroso) un immobile, esempio tipico, non rischia più di dover restituire il bene per vicende ereditarie del venditore. Il legittimario potrà solo rivalersi sul donatario e se questo è incapiente, la sua posizione diventa simile a quella del creditore che non trova beni sufficienti per soddisfare il proprio diritto.

Invece chi riceve per donazione (titolo gratuito) l’immobile dal donatario sarà sempre tenuto a compensare in denaro i legittimari entro il valore del vantaggio ottenuto (norma volta ad evitare i trasferimenti “a catena” per donazione al fine di evitare le pretese ereditarie).

Le nuove norme si applicano alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025. Per quelle aperte prima, la vecchia disciplina continua a valere solo se viene notificata e trascritta opposizione entro 6 mesi dalla riforma.

Penultima annotazione: è ridotto a tre anni il termine per trascrivere la domanda di riduzione per la quota legittima ossia per rendere pubblica nei registri immobiliari l’azione giudiziaria intrapresa da un legittimario (coniuge, figli o ascendenti) che ritiene di aver ricevuto meno di quanto garantito dalla legge a causa di testamenti o donazioni del defunto. 

Ultima annotazione. Con la modifica sovra menzionata dal 2026, le donazioni in Italia diventano oltre che più sicure anche più vantaggiose grazie all’eliminazione del “coacervo” fiscale: il valore di donazioni e successioni non si sommano più ai fini del calcolo dell’imposta, altrimenti detto figli e coniugi hanno una franchigia di un milione di euro per le donazioni e un altro milione per la successione.

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