Tribunale dei Minori di Firenze, 8 marzo 2017 (Pres. Laura Laera, Cons. Relatore Rosario Lupo).
Il Giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto straniero (nel caso di specie, la senetenza di adozione a favore di una coppia omosessuale di due minori che versavano in stato di abbandono), deve verificare se l’atto straniero applichi una discplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla carta costituzionale, de trattati e dalla carta di diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. (omissis) Molto di recente la Cassazione (Cass. Civ., I, sent. n. 19599 del 30.09.2016) in una ipotesi di trascrivibilità in Italia dell’Atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna, una di cittadinanza spagnola e l’altra italiana, ha affermato che il relativo legame di filiazione deve essere riconosciuto nei confronti di entrambe le donne, senza che possa ravvisarsi alcuna contrarietà all’ordine pubblico internazionale. (omissis) Va salvaguardato il diritto dei minori a coservare lo status di figlio, riconosciuto con un atto validamente formato in un altro Paese dell’Unione Europea: il diritto alla continuità di tale status è conseguenza diretta del favor filiationis, scolpito nella lg. n. 218 del 1995 (omissis) ed è implicitamente riconosciuto nella Convenzionedi New York sul “diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come riconosciute dalla legge”. (omissis) Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente esistenze nel Regno Unito tra i minori adottati e i genitori adottivi, determinerebbe una “incertezza giuridica” ovvero una “situazione giuridica claudicante) … che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale dei minori, in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli concerneti la possibilità, non solo di acquisire la cittadinanza italiana ed i diritti ereditari ma anche la di ciroclare liberamente nel terriotrio italiano e di essere rappresentati dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane. (omissis) Non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti dei minori qualora fosse disconosciutoil loro legittimo status di figlio dei ricorrenti solo in quanto in una siotuazione (omosessualità) che ne inibisce la possibilità di unirsi in matrimonio in Italia e quindi di poter legittimamente adottare nel nostro paese; di tale condizione, a loro non imputabile, non possono subire conseguenze negative i bambini che hanno un diritto fondamentale alla conservazione dello status legittimamente acquisito all’estero; vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali o sociali.
(dal testo del decreto)