Assegno di divorzio – Cass. Sez. Unite n. 18287 del 11 luglio 2018

Sulla funzione dell’assegno di divorzio ha prevalso il buon senso che cancella definitivamente l’orientamento sull’autosufficienza economica della I Sezione Civile della Suprema Corte con la pronuncia n. 11504/2017.
La Corte di Appello di Milano aveva già ritenuto, con sentenza 27 marzo 2014, non dovuto l’assegno divorzio all'italianadivorzile in favore della signora perché non aveva dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale. La Corte di Appello aveva constatato l’incompletezza della documentazione reddituale prodotta dalla signora contestualizzando il fatto che l’altro coniuge aveva nel frattempo subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio.
Ora intervengono, con passo autorevole, le Sezioni Unite della Cassazione che hanno depositato l’11 luglio 2018 la sentenza deliberata lo scorso 10 aprile.
Per l’assegno di divorzio – sostengono le Sezioni Unite – “si deve adottare un criterio composito” che tenga conto “delle rispettive condizioni economico-patrimoniali” e “dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge” al “patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età”.
L’assegno di divorzio ha una funzione insieme “assistenziale, compensativa e perequativa”. Il “criterio integrato” individuato si fonda “sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”. Si sottolinea che “il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”. “Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”. Pertanto, “l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare”.

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