Corte di Cassazione, II Sezione Civile, sent. n. 2675 del 5 febbario 2020
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 40, comma 2, I. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Tuttavia, ricorda la Corte, il menzionato orientamento interpretativo è stato superato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, che hanno negato la sussistenza di valide ragioni per differenziare il trattamento normativo in base al tempo di edificazione dell’immobile abusivo, e quindi per escludere la nullità dello scioglimento della comunione relativa ad edificio irregolare sol perché questo sia stato costruito anteriormente all’entrata in vigore della I. 47/1985.