L’Indicazione Geografica del Vermouth e gli organi di controllo

Nel novembre 2019, dalla Commissione Europea sono arrivate novità positive per lo storico Vermouth di Torino al quale, in seguito alla valutazione del fascicolo tecnico, è stato dato il parere favorevole per la tutela, ossia con riconoscimento dell’Indicazione Geografica al prodotto torinese.
A seguito della recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE (14 febbraio 2020, L42) del Regolamento di Esecuzione 2020/198 della Commissione Europea, il disciplinare ha piena applicazione e tutelerà lo storico aperitivo torinese in tutti i Paesi Europei. Si colma in questo modo un vuoto normativo che tutela la tipicità e la storicità del prodotto e i consumatori dal rischio di imitazioni e contraffazioni.
Bosca VermIl Decreto del MIPAAF n. 1826 del 22.03.2017 aveva definito il Vermouth di Torino quale “il vino aromatizzato ottenuto in Piemonte a partire da uno o più prodotti vitivinicoli italiani, aggiunto di alcol, aromatizzato prioritariamente da Artemisia unitamente ad altre erbe, spezie”
Il decreto ministeriale aveva al contempo fissato i requisiti per poter godere della prestigiosa denomina-zione: dalla zona di produzione, che comprende l’intero territorio piemotese, alle caratteristiche sensoriali (colo-re, che va da bianco a giallo paglierino fino al rosso, odore e sapore), titolo alcolometrico (tra il 16 e il 22% in volume), i principi aromatici, materie prime e le varie denominazioni (extra Secco o Extra Dry per quelli con tenore di zuccheri inferiore a 30 g per litro, Secco o Dry per quelli con meno di 50 g per litro, Dolce per prodotti il cui tenore è pari o supera i 130 g per litro). Dolce è riservato ai prodotti per prodotti il cui tenore è pari o supera i 130 grammi per litro. Il disciplinare prevede anche la tipologia Vermouth Superiore per il prodotto con un titolo alcolometrico non inferiore a 17% vol, composto per almeno il 50% di vini prodotti in Piemonte aromatizzato, anche se non esclusivamente, con erbe diverse dall’assenzio purchè coltivate o raccolte in Piemonte.
Per la dolcificazione si può usare zucchero, mosto d’uve, zucchero caramellato e miele. Per la colorazione si può usare soltanto il caramello.
Nella lista degli ingredienti è possibile indicare il riferimento ai vini base impiegati con le specifiche denominazioni d’origine o indicazioni geografiche qualora rappresentino almeno il 20% in volume del prodotto finito.
Rimane pur tuttavia un quesito aperto.

Il Regolamento UE n. 251/2014 del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ai sensi degli articoli 22 e 23 prevede l’indicazione delle Autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento e la verifica del rispetto del Disciplinare.
Alla lettura del Disciplinare del Vermouth di emanazione ministeriale, la lettera h) sotto la rubrica “Il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione” pur tuttavia, nonostante la prevsione comunitaria, reca l’indicazione “da individuare”.
Per far sì che l’immensa opera conslusasi con il passaggio in Comunità Europea abbia efficacia, a tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori, ora è il tempo di munire questa Indicazione Geografica degli appositi strumenti di controllo dal rischio di imitazioni e contraffazioni ossia un Consorzio di Tutela che agisca con funzione di vigilanza erga omnes  (Reg. UE n. 1308/2013) come oggi specificamente previsto da  Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e regolato dal D.M 18.07.2018 (Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini).

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