Pignorabilità del reddito di cittadinanza

Il Tribunale di Trani con ordinanza n. 6028 del 30/01/2020 ha chiarito che il reddito di cittadinanza non ha natura alimentare e non è annoverabile tra le ipotesi codicistiche della impignorabilità. Ha dunque dichiarato pignorabile il reddito di cittadinanza, ovvero, il beneficio economico recentemente introdotto dal Decreto Legge 28 Gennaio 2019 n.4 (convertito con modifica dalla L. n.26 del 2019) verso il coniuge inadempiente al fine di adempiere al mantenimento dei figli minorenni.
Pertanto il reddito di cittadinanza può essere utilizzato al fine di soddisfare bisogni primari delle persone delle quali il beneficiario ha l’obbligo giuridico di prendersi cura anche qualora non sia più appartenente allo stesso nucleo famigliare.

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