L’inquilino che molesta i vicini può essere sfrattato; a chiarirlo è la Cassazione, III Sez. Civ., con ordinanza del 20 ottobre 2020, n. 22860 che interviene a seguito di due sentenze delle corti territoriali di Genova.
Il comportamento del conduttore che provoca molestie di fatto agli altri inquilini del fabbricato (nella specie, insulti, imbrattamenti, nonché l’affissione di cartelli con ingiurie alla porta dei vicini) costituisce inadempi-mento contrattuale per abuso della cosa locata ex art. 1587 c.c. nei confronti del locatore, dovendo questo ris-pondere verso gli altri inquilini per fatto proprio, ove tolleri tali molestie. In virtù della previsione codicistica il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa. L’inadempimento, poi, ben può essere integrato da un solo episodio, quando risulta grave.
