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Truffa nelle vendite on line: aggravante

Il Tribunale del Riesame aveva revocato la misura cautelare disposta a carico dell’indagato per truffa, non ravvedendio la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p. n. 5 (minorata difesa) nonostante il contratto fosse stato stato concluso mediante internet (art. 640 c.p.,II comma bis).
A fronte dell’impugnazione del Pubblico Ministero, la Cassazione con sentenza del 31 marzo 2021 n. 12427 ne ha accolto la tesi, riaffermando che sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 5, ha approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”.
Infatti, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità e, come avvenuto nel caso di specie, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.

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