La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in tema di reato per fatture per operazioni inesistenti (articolo 8 del D.Lgs. 74/2000).
La Suprema Corte, riformando la sentenza del 10 novembre 2016 la Corte d’Appello di Venezia, ha affermato che la condotta del contribuente che disponga il pagamento di fatture (presuntivamente false) e la registrazione delle medesime nei registri contabili, costituiscono ele-menti rilevanti che devono essere considerati dal giu-dice penale e che portano alla esclusione della condanna per il reato di emissione di fatture false.
A nulla rileva che l’emittente stessa abbia omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ed i relativi versamenti in quanto da tali circostanze non deriva necessariamente l’inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture incriminate.