Con proprio decreto (su ricorso ex art. 709 ter c.p.c.), il Tribunale di Monza, IV Sezione Civile, ha deciso che in caso di rifiuto opposto dal padre alla vaccinazione COVID19 del figlio minore, il conflitto genitoriale va risolto autorizzando la somministrazione del vaccino e attribuendo alla madre la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore.
Leggiamo nelle motivazioni del Giudice di merito:
Il Tribunale tiene in rilievo l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in punto vaccinazioni – obbligatorie e non – nel senso di ritenere che, laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace, il Giudice possa “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino (Trib. Milano 17.10.2018, Corte Aplleo Napoli 30.08.2017, Trib. Roma 16.02.2017) (…) Il Giudice deve tener conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale. (…)
Quanto all’efficacia del vaccino (il padre aveva motivato il proprio dineigo sostenendo che il vaccino fosse in fase sperimentale, senza che siano stati adeguatamente valutati e monitorati gli effetti collaterali della sua sommnistrazione, soprattutto in una fascia di età in cui il rapporto rischi – benefici è meno favorevole) nella prevenzione alla malattia e nel contrasto alla diffusione del contagio, la comunità scientifica sia nazionale che internazionale, sulla base di studi continuamente aggiornati, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle Autorità regolatorie nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli sia la collettività ed in particolare i soggetti vulnerabili, con un rapporto rischi benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, compese quelle più giovani, che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggior socializzazione. L’ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività. (…)
Ai fini della risoluzione del conflitto va inoltre considerata la volontà manifestata dal minore (il ragazzo, quindicenne, aveva inviato al padre un sms dichiarando la propria volontà a procedere con la vaccinazione) (…) l’art. 3 della Lg. n. 219/2017 al comma I prevede che “la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione…” e al successivo comma II che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenmedo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel rispetto della sua dignità”.
Il rifiuto opposto dal padre appare in contrasto con tale disposizione sia avuto riguardo alla mancata considerazione della volontà manifestata dal figlio, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati amibiti: scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale.
Per evitare tali conseguenze pregiudizievoli, il conflitto genitoriale va risolto autorizzando la somministrazione del vaccino a (…) e attribuendo alla madre la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza dell’altro genitore”
